
In generale, il pignoramento ha per oggetto l’espropriazione dei beni del debitore. Le forme di questo procedimento sono regolate dal codice: il pignoramento è l’atto con cui si assoggetta il bene all’azione esecutiva e quindi alla sua vendita.
Nel caso di pignoramento di un immobile soggetto a mutuo, le abitazioni non sono oggetto di perizia, e il loro prezzo base dell’asta alla prima sessione è pari al valore catastale dichiarato al momento dell’acquisto per il passaggio di proprietà.
Il pignoramento può essere iniziato solo dopo la notifica dell’atto di precetto e dopo il decorso del termine per l’adempimento spontaneo in esso indicato, che non può essere minore di dieci giorni.
L’ipoteca può essere iscritta o dare avvio alla procedura di espropriazione soltanto per crediti di importo pari almeno ad euro 8000.
La segnalazione dell’insolvenza alla Centrale Rischi Interbancaria esclude dal credito i clienti, mentre l’ingiunzione di pagamento ne blocca l’operatività finanziaria.
(Fonte: Wikipedia)