Si parla di Mora del Creditore quando c’è divergenza tra le parti circa l’entità di una prestazione prestazione e il creditore non vuole accettare, senza legittimo motivo, ciò che il debitore è obbligato a fare.
Il creditore ha comunque la facoltà di rifiutare una prestazione che non sia conforme (in senso quantitativo o qualitativo) al contenuto dell’obbligo. La mora ha luogo quando il creditore senza legittimo motivo si rifiuta di ricevere il pagamento offertogli dal debitore.
Nel caso di ingiustificato rifiuto del creditore, è previsto un procedimento di liberazione del debitore. La liberazione avviene contro o senza la volontà del creditore (liberazione coattiva).
A carico del creditore sono posti tre ordini di effetti:
- passaggio del rischio: è a carico del creditore l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore (art. 1207 c.c.);
- estinzione dell’obbligazione del creditore di versare gli interessi;
- risarcimento dei danni che il debitore abbia subito a causa del prolungamento del vincolo.
(Fonte: wikipedia.it)