Articolo 985.
Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1942, n. 79
Codice Civile [approvato con R.D. 16.03.1942, n. 262]
Se l’usufrutto comprende cose consumabili, l’usufruttuario ha diritto di servirsene e ha l’obbligo di pagarne il valore al termine dell’usufrutto secondo la stima convenuta .
Mancando la stima, è in facoltà dell’usufruttuario di pagare le cose secondo il valore che hanno al tempo in cui finisce l’usufrutto o di restituirne altre in eguale qualità e quantità.
Fonti
- Codice Civile
- LIBRO TERZO – DELLA PROPRIETÀ
- Titolo Quinto – Dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione (Artt. 978-1026)
- Capo I – Dell’usufrutto
- Sezione seconda – Dei diritti nascenti dall’usufrutto