Articolo 981.
Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1942, n. 79
Codice Civile [approvato con R.D. 16.03.1942, n. 262]
L’usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica.
Egli può trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare, fermi i limiti stabiliti in questo capo.
Fonti
- Codice Civile
- LIBRO TERZO – DELLA PROPRIETÀ
- Titolo Quinto – Dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione (Artt. 978-1026)
- Capo I – Dell’usufrutto
- Sezione seconda – Dei diritti nascenti dall’usufrutto